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9 Maggio 2017

Interessi legali

Gli interessi legali sono concepiti nel nostro ordinamento come il frutto del godimento di una somma di danaro Infatti, il Codice Civile, all'art. 1284, prevede che per il solo fatto che si disponga di danaro altrui questo maturi ecco perché l'uso di questo termine) il proprio frutto in una percentuale della somma stessa, per interessi legali, si intendono quelli previsti dalla norma appena citata. Più semplicemente sono gli interessi dovuti per legge come obbligo accessorio a quello del pagamento di una somma di denaro.

La percentuale del tasso di interesse viene definita con decreto emesso  dall Ministero dell`Economia e delle Finanze  che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. Viene calcolato sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha valore con decorrenza dal 1 gennaio. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.


Gli eventuali interessi superiori alla misura legaledevono essere pattuitie richiedono il consenso del debitore; poiché devono essere stabiliti previo accordo delle parti e per iscritto si definiscono interessiconvenzionali; diversamente, in mancanza di patto, saranno applicati nella misura legale.

La maggior parte degli inquiliniche prendono in affitto un immobile  sono tenuti a versare undeposito cauzionale a garanzia dell’impegno contrattuale assunto, a meno che il proprietario non opti per altri tipi di assicurazione. Una somma corrispondente generalmente a tre mensilità di canone, che vienerestituita dal proprietario una volta cessato il rapporto di affitto, sempre che non vengano riscontrati danni all’immobile

L’importo versato come cauzione matura degli Interessi legali, a meno di diversi accordi che possono sussistere (versamento su conti infruttiferi o stipula di apposite pollize). Il tasso di interesse legale, quantifica il valore del tempo durante il quale la somma versata come cauzione è rimasta nelle mani del proprietario. Quello entrato in vigore dal 1 gennaio 2015 è stato definito dal d.m. 11 dicembre 2014 e pubblicato in gazzetta ufficiale n. 190 del 15.12.2014, e rappresenta un vero record per il nostro paese, dal momento che non si era mai scesi sotto l’1%, per la prima volta il tasso è stato fissato a 0,5%